Art. 594 c.o.m. — Indennita' di lungo servizio all'estero
All'onere derivante dalla corresponsione dell'assegno di lungo servizio all'estero e dell'indennita' speciale eventualmente riconosciuta, di cui all'articolo 1808, si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nei capitoli stipendiali dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva