Art. 601 c.o.m.
Provvidenze alle vittime di incidenti causati da attivita' istituzionali delle Forze armate
L'onere derivante dalla corresponsione delle provvidenze di cui all'articolo 1905, e' valutato in euro 51.646,00 annui a decorrere dal 1993.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva