Art. 605 c.o.m.
Rifinanziamento dei programmi di investimento
Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, il Ministero della difesa e' autorizzato ad assumere impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese fornitrici. A tal fine sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di euro 12.394.966,00 dall'anno 1999, di euro 25.822.845,00 dall'anno 2000 e di euro 13.427.879,00 dall'anno 2001.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva