Art. 61 c.o.m. — Principi generali in materia di attribuzioni e funzionamento del Consiglio della magistratura militare
Il Consiglio ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, sostituiti al Ministro della giustizia e al procuratore generale presso la Corte di Cassazione, rispettivamente, il Ministro della difesa e il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e per la loro validita' e' necessaria la presenza di almeno ((quattro componenti, di cui due elettivi)). A parita' di voti prevale il voto del presidente. Il Consiglio dura in carica quattro anni.
Testo vigente dal 31 gennaio 2024, tuttora in vigore · versione 101 su Normattiva