Art. 611 c.o.m. — Fondo da ripartire per provvedere a eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi
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Si applica al Ministero della difesa la norma di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che istituisce in ciascuno stato di previsione un fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere a eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 1 gennaio 2012 · versione 0 su Normattiva