Art. 628 c.o.m.
Successione e corrispondenza dei gradi degli ufficiali
La successione e la corrispondenza dei gradi degli ufficiali sono cosi' determinate in ordine crescente:
- a)sottotenente: guardiamarina per la Marina militare;
- b)tenente: sottotenente di vascello per la Marina militare;
- c)capitano: tenente di vascello per la Marina militare;
- d)maggiore: capitano di corvetta per la Marina militare;
- e)tenente colonnello: capitano di fregata per la Marina militare;
- f)colonnello: capitano di vascello per la Marina militare;
- g)generale di brigata: brigadiere generale per l'Arma dei trasporti e dei materiali e i corpi logistici dell'Esercito italiano; contrammiraglio per la Marina militare; generale di brigata aerea e brigadiere generale per l'Aeronautica militare; ((brigadiere generale per il Corpo unico della Sanita' militare;)) 138
- h)generale di divisione: maggiore generale per l'Arma dei trasporti e dei materiali e i corpi logistici dell'Esercito italiano; ammiraglio di divisione e ammiraglio ispettore per la Marina militare; generale di divisione aerea e generale ispettore per l'Aeronautica militare; ((maggiore generale per il Corpo unico della Sanita' militare;)) 138
- i)generale di corpo d'armata: tenente generale per l'Arma dei trasporti e dei materiali e i corpi logistici dell'Esercito italiano; ammiraglio di squadra e ammiraglio ispettore capo per la Marina militare; generale di squadra aerea, generale di squadra e generale ispettore capo per l'Aeronautica militare; ((tenente generale per il Corpo della Sanita' militare;)) 138
- l)generale: ammiraglio per la Marina militare. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 94. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 94.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74
138con decorrenza dal 1 gennaio 2027
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Testo vigente dal 28 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 126 su Normattiva