Art. 630 c.o.m. — Successione e corrispondenza dei gradi dei graduati
La successione e la corrispondenza dei gradi dei graduati sono cosi' determinate in ordine crescente:
- a)((graduato)): sottocapo di 3^ classe per la Marina militare; aviere capo per l'Aeronautica militare; carabiniere; finanziere;
- b)((graduato scelto)): sottocapo di 2^ classe per la Marina militare; primo aviere scelto per l'Aeronautica militare; carabiniere scelto; finanziere scelto;
- c)((graduato capo)): sottocapo di 1^ classe per la Marina militare; primo aviere capo per l'Aeronautica militare; appuntato per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;
- d)((primo graduato: sottocapo scelto per la Marina militare; primo graduato)) per l'Aeronautica militare; appuntato scelto per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza. Al ((primo graduato)), o gradi corrispondenti puo' essere attribuita la seguente qualifica ((: graduato aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; sottocapo aiutante per la Marina militare; appuntato scelto qualifica speciale per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza)). I ((graduati aiutanti e corrispondenti)) hanno rango preminente sui pari grado; fra ((graduati aiutanti e corrispondenti)), si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'.
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