Art. 637 c.o.m.
Divieto di discriminazione
Fatto salvo il possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal presente codice, e' vietata in sede di reclutamento ogni forma di discriminazione, secondo quanto disposto dall'articolo 1468.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva