Art. 64 c.o.m. — Attribuzioni del Consiglio in materia di conferimento di uffici direttivi e valutazione per la nomina
Sul conferimento degli uffici direttivi e sulla valutazione per la nomina alle funzioni di legittimita' il Consiglio della magistratura militare delibera su proposta di una commissione, nominata all'inizio del quadriennio e ((rinnovata nella sua composizione dopo un biennio, formata da cinque dei suoi componenti, di cui tre elettivi)). Per il conferimento degli uffici direttivi la proposta e' formulata dalla commissione di concerto con il Ministro della difesa. (( I componenti eletti non possono proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo nel periodo del loro mandato elettivo e comunque prima che sia trascorso un anno dal giorno in cui hanno cessato di far parte del Consiglio della magistratura militare. ))
Testo vigente dal 31 gennaio 2024, tuttora in vigore · versione 101 su Normattiva