Art. 642 c.o.m. — Revoca e sospensione dei concorsi
L'amministrazione, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, ha facolta' di:
- a)revocare il bando di concorso;
- b)sospendere o rinviare le prove concorsuali;
- c)modificare il numero dei posti messi a concorso;
- d)sospendere l'ammissione ai corsi di formazione iniziale.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva