Art. 642 c.o.m.Revoca e sospensione dei concorsi

L'amministrazione, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, ha facolta' di:

  • a)revocare il bando di concorso;
  • b)sospendere o rinviare le prove concorsuali;
  • c)modificare il numero dei posti messi a concorso;
  • d)sospendere l'ammissione ai corsi di formazione iniziale.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art642 · fonte su Normattiva