Art. 3Concorsi di ammissione

L'assunzione agli impieghi civili dello Stato e' effettuata mediante pubblico concorso per esami alle qualifiche iniziali, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto. L'Amministrazione stabilisce, di volta in volta, il numero dei posti disponibili nel ruolo da mettere a concorso nelle qualifiche iniziali, previa valutazione dell'effettivo fabbisogno di personale in relazione alle accertate esigenze del servizio. E' in facolta' dell'Amministrazione mettere a concorso, oltre i posti gia' disponibili alla data del bando, anche quelli che si faranno vacanti nelle qualifiche superiori, in dipendenza di collocamento a riposo di ufficio, nel semestre successivo alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso. Le nomine a tali posti in eccedenza sono conferite al verificarsi delle singole vacanze qualora il concorso venga espletato prima. Il concorso e' indetto con decreto del ministro da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. Il termine per la presentazione delle domande non puo' essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto. Salve le eccezioni previste dal presente decreto, l'assunzione agli impieghi senza il concorso prescritto per le singole carriere e' nulla di diritto e non produce alcun effetto a carico dell'Amministrazione, ferma restando la responsabilita' dell'impiegato che vi ha provveduto.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art3 · fonte su Normattiva