Art. 647 c.o.m. — Norme generali sui concorsi
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Con distinti decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi a ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto, sono indicati per ciascuna Forza armata:
- a)i titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado richiesti per l'ammissione ai singoli corsi delle accademie militari, nonche' quelli validi per i concorsi per la nomina a ufficiale in servizio permanente, ed eventuali ulteriori requisiti;
- b)le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi, delle prove di esame e della formazione delle relative graduatorie di merito, prevedendo, se necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti;
- c)la composizione delle commissioni esaminatrici. Le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso. Per la partecipazione ai concorsi finalizzati all'immissione nei ruoli degli ufficiali non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' eventualmente previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 26 febbraio 2014 · versione 0 su Normattiva