Art. 650 c.o.m. — Titoli di preferenza per i concorsi nelle accademie
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I posti a concorso per l'ammissione alle accademie militari, ferma restando la riserva dei posti di cui all'articolo 649, sono assegnati, nell'ordine della graduatoria di merito e a parita' di punteggio, con precedenza ai concorrenti in servizio o in congedo in qualita' di:
- a)ufficiali inferiori con almeno quindici mesi di effettivo servizio;
- b)sottufficiali con almeno quindici mesi di effettivo servizio;
- c)allievi delle scuole militari;
- d)volontari in ferma che hanno completato la predetta ferma senza demerito, sono in possesso dei requisiti prescritti e presentano domanda entro dodici mesi dal termine della ferma.
- d-bis)assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri. Per l'ammissione alle Accademie militari, a parita' di merito, ha precedenza, tra il personale di cui alle lettere a) e b) del comma 1, quello appartenente alla rispettiva Forza armata.
Testo vigente dal 9 febbraio 2013 al 28 maggio 2026 · versione 16 su Normattiva