Art. 660 c.o.m.
Immissioni in ruolo
Per le immissioni in ruolo degli ufficiali si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli normali e speciali di ciascuna Forza armata ((e della Sanita' militare)). 138 Il numero degli ufficiali da immettere annualmente nei ruoli normali e speciali non puo' superare in ogni caso, per ciascun ruolo, le vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori ne' eccedere, comunque, rispettivamente un nono e un decimo del predetto organico.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74
138con decorrenza dal 1 gennaio 2027
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [....] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Testo vigente dal 28 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 126 su Normattiva