Art. 682 c.o.m.
Alimentazione dei ruoli dei marescialli
Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare ((, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare)) reclutato tramite concorso pubblico contrae una ferma biennale ed e' immesso in ruolo al superamento del corso di formazione previsto all'articolo 760, comma 1. 138 Il personale reclutato tramite concorso interno e' immesso in ruolo al superamento di uno dei corsi previsti dall'articolo 760, commi 1 e 1-bis. I posti di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera a) del medesimo articolo. Ai concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a), possono partecipare:
- a)i giovani che:
- 1)sono riconosciuti in possesso della idoneita' agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialita' di assegnazione;
- 2)non hanno compiuto il 26° anno di eta'. Per coloro che hanno gia' prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo e' elevato a 28 anni, qualunque grado rivestono;
- 3)sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono entro l'anno solare in cui e' bandito il concorso o, se successivo, entro il temine previsto dal bando per la presentazione delle domande, fermo restando che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa;
- b)gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, i volontari in ferma o i militari di leva in servizio che, alla data prevista dal bando:
- 1)sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono entro l'anno solare in cui e' bandito il concorso o, se successivo, entro il temine previsto dal bando per la presentazione delle domande, fermo restando che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa;
- 2)non hanno superato il ventottesimo anno di eta';
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 173
62Il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 173, ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera b)) che al comma 5 del presente articolo, nell'alinea "le parole «comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»".
D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74
138con decorrenza dal 1 gennaio 2027
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [....] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Testo vigente dal 28 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 126 su Normattiva