Art. 704 c.o.m.Modalita' di reclutamento dei volontari in servizio permanente

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Al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme biennali, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalita' stabilite con decreto del ((Ministro)) della difesa. ((Con decreto del Ministro della difesa sono altresi' definite le modalita' di riammissione alle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, a domanda, dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale esclusi dalle predette procedure in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato.)) La domanda di riammissione deve essere presentata entro centottanta giorni dalla data in cui il provvedimento e' divenuto irrevocabile. Resta fermo il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la permanenza in servizio. La ripartizione in misura percentuale dei posti annualmente disponibili nei ruoli dei volontari in servizio permanente tra le categorie di volontari di cui al comma 1 e' stabilita con decreto del Ministro della difesa, riservando non meno del 20 per cento dei medesimi posti al personale in ferma prefissata quadriennale.

Testo vigente dal 20 febbraio 2020 al 28 agosto 2022 · versione 59 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art704 · fonte su Normattiva