Art. 714 c.o.m.
Allievi stranieri
E' consentita l'ammissione alle scuole militari di giovani stranieri che conoscano la lingua italiana e sono in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli prescritti dall'articolo 711, lettera b).
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva