Art. 716 c.o.m. — Personale femminile in formazione
Al personale femminile che frequenta i corsi regolari delle accademie e delle scuole allievi marescialli e allievi sergenti e i corsi di formazione iniziale degli istituti e delle scuole delle Forze armate, nonche' al personale femminile volontario in fase di addestramento e specializzazione iniziale, si applica l'articolo 1494. Le amministrazioni interessate disciplinano gli specifici ordinamenti dei corsi presso le accademie, gli istituti e le scuole di formazione in relazione all'ammissione ai corsi stessi del personale femminile.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva