Art. 734 c.o.m.Corso di applicazione e corso di perfezionamento

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Corso di applicazione ((e corso di perfezionamento)) Per i sottotenenti del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri che superano i corsi di applicazione il nuovo ordine di anzianita' e' determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dal regolamento. (( Gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri completano il ciclo formativo frequentando un corso di perfezionamento della durata di un anno, regolato dall'ordinamento della Scuola ufficiali carabinieri, al termine del quale l'anzianita' relativa e' rideterminata con decreto ministeriale, sulla base della graduatoria stabilita secondo le modalita' previste dal regolamento. )) I sottotenenti che non superano per una sola volta uno dei due anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con l'anzianita' attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. ((Gli ufficiali che superano il corso di applicazione o il corso di perfezionamento)) con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.

Testo vigente dal 26 febbraio 2014 al 7 luglio 2017 · versione 25 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art734 · fonte su Normattiva