Art. 735 c.o.m.
Mancato superamento dei corsi di applicazione e di perfezionamento
I sottotenenti del ruolo normale che non superano il corso di applicazione per essi prescritto ((sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.)):
- a)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95));
- b)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95));
- c)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95)). I tenenti del ruolo normale che non superano il corso di perfezionamento per essi prescritto non sono ammessi a ripeterlo e nella rideterminazione dell'anzianita', di cui all'articolo 734, comma ((3)), sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado ((che ha frequentato l'accademia militare,)) avente la stessa anzianita'. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perche' non idonei in attitudine militare e professionale sono posti in congedo secondo le modalita' previste dall'articolo 935, comma 1, lettera c-bis).
Testo vigente dal 7 luglio 2017, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva