Art. 739 c.o.m.Corsi di formazione

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La durata dei corsi di formazione per gli ufficiali in ferma prefissata e' stabilita con decreto del Ministro della difesa. Le modalita' per lo svolgimento dei corsi di formazione e i relativi programmi sono determinati dai rispettivi Stati maggiori o Comando generale. I vincitori dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata sono ammessi ai corsi di formazione nella qualita' di allievi ufficiali in ferma prefissata. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali delle accademie.

Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 28 maggio 2026 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art739 · fonte su Normattiva