Art. 742 c.o.m. — Dimissioni dai corsi
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Gli allievi che dimostrino di non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso previa determinazione del Direttore generale del personale militare. Gli allievi comunque dimessi dal corso:
- a)se provenienti dai ruoli dei marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
- b)se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 15 giugno 2016 · versione 0 su Normattiva