Art. 744 c.o.m.
Nomina
Al termine dei corsi, gli allievi, che hanno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare o del brevetto di navigatore militare e gli esami teorici, conseguono, se giudicati idonei ad assumere il grado, la nomina a sottotenente e grado corrispondente di complemento.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva