Art. 747 c.o.m.
Dimissioni dal corso
Il Ministro della difesa, su proposta del Comandante della scuola di pilotaggio, ha facolta' di dimettere dai corsi gli allievi che, per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o di attitudine a espletare mansioni di navigatore o per motivi disciplinari, sono ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva