Art. 754 c.o.m. — Corsi di stato maggiore
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Lo Stato maggiore dell'Esercito, annualmente, determina il numero di ufficiali da ammettere alla frequenza del corso di stato maggiore. Nel regolamento sono disciplinati i corsi di formazione superiore per gli ufficiali dell'Esercito italiano, sulla base delle seguenti indicazioni:
- a)previsione dei corsi da svolgere e delle relative finalita' in armonia con le disposizioni relative al corso superiore di stato maggiore interforze;
- b)destinazione alla frequenza dei corsi degli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito italiano che hanno compiuto i periodi di comando o ai quali sono state conferite attribuzioni specifiche prescritte ai fini dell'avanzamento;
- c)determinazione dell'articolazione dei corsi, anche in relazione all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 719, e delle modalita' di valutazione degli ufficiali frequentatori;
- d)previsione dei casi di esonero e di dimissione dai corsi ovvero di rinuncia;
- e)destinazione a ricoprire incarichi connessi all'espletamento di funzioni di stato maggiore per gli ufficiali che superano i prescritti percorsi formativi e selettivi;
- f)determinazione da parte del Capo di stato maggiore dell'Esercito dei percorsi formativi e delle modalita' di svolgimento dei corsi, secondo le attribuzioni in materia di formazione del personale militare previste dal presente codice. Analoghi corsi sono previsti per gli ufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 28 maggio 2026 · versione 0 su Normattiva