Art. 765-bis c.o.m.
Corso di specializzazione e corso integrativo specialistico per ispettori dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare
Gli ispettori arruolati nella riserva prevista all'articolo 683, comma ((7, lettera a)), al termine dei corsi di formazione di base di cui agli articoli 767 e 771, comma 3-bis, sono ammessi a frequentare un corso di specializzazione della durata non inferiore a sei mesi. (( Gli ispettori di cui alla riserva prevista all'articolo 683, comma 7, lettera b), al termine del corso di cui all'articolo 685, sono avviati a un corso integrativo specialistico le cui modalita' di svolgimento e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. ))
Testo vigente dal 7 luglio 2017, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva