Art. 768 c.o.m.
Stato giuridico dei frequentatori
Gli ammessi ai corsi per l'accesso al ruolo degli ispettori dei carabinieri:
- a)se provenienti dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione;
- b)se provenienti dagli allievi carabinieri conseguono la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma;
- c)se provenienti dagli ufficiali ausiliari dell'Arma, ottengono la commutazione della ferma gia' contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento e sono nominati carabinieri effettivi;
- d)se provenienti dai civili, dai militari in servizio oppure in congedo appartenenti ad altre ((...)) Forze armate, o dal personale appartenente ad altre Forze di polizia, anche a ordinamento civile, conseguono la qualifica di allievo carabiniere e sono promossi con le modalita' e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma. I militari in servizio e in congedo delle Forze armate e quelli in congedo dell'Arma dei carabinieri, nonche' il personale appartenente alle altre Forze di polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso.
Testo vigente dal 27 marzo 2012, tuttora in vigore · versione 9 su Normattiva