Art. 778 c.o.m. — Dimissioni dai corsi
E' dimesso dai corsi di cui agli articoli precedenti e restituito al normale servizio d'istituto, col grado rivestito e senza detrazione di anzianita', il personale che:
- a)formalizza dichiarazione di rinuncia ai corsi;
- b)dimostra in qualsiasi momento di non possedere le qualita' necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado;
- c)non supera gli esami finali dopo aver gia' ripetuto il corso di qualificazione;
- d)non supera gli esami finali del corso di ((...)) formazione professionale;
- e)e' stato per qualsiasi motivo assente per piu' di trenta giorni, anche se non continuativi;
- f)si trova nelle condizioni previste dal regolamento. Nelle ipotesi di esclusione per infermita' o per altre cause indipendenti dalla volonta' del frequentatore, lo stesso e' ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dai corsi di cui alla presente sezione sono adottati con determinazione del Direttore generale del personale militare o da altra autorita' da questi delegata, su proposta del Comandante dell'istituto di istruzione.
Testo vigente dal 17 novembre 2018, tuttora in vigore · versione 50 su Normattiva