Art. 778 c.o.m.Dimissioni dai corsi

E' dimesso dai corsi di cui agli articoli precedenti e restituito al normale servizio d'istituto, col grado rivestito e senza detrazione di anzianita', il personale che:

  • a)formalizza dichiarazione di rinuncia ai corsi;
  • b)dimostra in qualsiasi momento di non possedere le qualita' necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado;
  • c)non supera gli esami finali dopo aver gia' ripetuto il corso di qualificazione;
  • d)non supera gli esami finali del corso di ((...)) formazione professionale;
  • e)e' stato per qualsiasi motivo assente per piu' di trenta giorni, anche se non continuativi;
  • f)si trova nelle condizioni previste dal regolamento. Nelle ipotesi di esclusione per infermita' o per altre cause indipendenti dalla volonta' del frequentatore, lo stesso e' ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dai corsi di cui alla presente sezione sono adottati con determinazione del Direttore generale del personale militare o da altra autorita' da questi delegata, su proposta del Comandante dell'istituto di istruzione.

Testo vigente dal 17 novembre 2018, tuttora in vigore · versione 50 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art778 · fonte su Normattiva