Art. 783-bis c.o.m.
Corso di specializzazione per carabinieri dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare
I carabinieri arruolati nella riserva prevista all'articolo 708, comma 1-bis, al termine dei corsi di formazione di cui all'articolo 783, sono ammessi a frequentare un corso di specializzazione, della durata non inferiore a tre mesi.
Testo vigente dal 13 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva