Art. 785 c.o.m.
Sospensione dalla nomina a carabiniere
La nomina a carabiniere e' sospesa, fino al cessare delle cause impeditive, per coloro che, se pur giudicati idonei al termine del corso, si trovano in una delle seguenti condizioni:
- a)sono rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo;
- b)sono sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;
- c)sono sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado;
- d)si trovano in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva