Art. 797 c.o.m.Trasferimento tra ruoli

Il trasferimento da ruolo a ruolo e' previsto per il personale militare delle categorie in congedo. Per il personale in servizio permanente non e' previsto il trasferimento da ruolo a ruolo. Nel trasferimento da ruolo a ruolo si conserva l'anzianita' posseduta prima del trasferimento. Nei trasferimenti da ruolo a ruolo a parita' di anzianita' assoluta, l'ordine di precedenza e' determinato dall'eta', salvo il caso di militari provenienti dallo stesso ruolo, per i quali si osserva l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza. A parita' di eta' si raffrontano le anzianita' assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parita' di anzianita'. Se si riscontra parita' anche nell'anzianita' assoluta di nomina, e' considerato piu' anziano colui che ha maggior servizio effettivo. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)).

Testo vigente dal 9 febbraio 2013, tuttora in vigore · versione 16 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art797 · fonte su Normattiva