Art. 801 c.o.m. — Ufficiali in soprannumero agli organici
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Gli ufficiali che rivestono le cariche di Ministro o di Sottosegretario di Stato sono considerati in soprannumero all'organico dei propri gradi. Sono considerati in soprannumero agli organici anche gli ufficiali che sono distaccati presso Forze di polizia a ordinamento militare ovvero impiegati per esigenze di altre amministrazioni dello Stato, nonche' gli ufficiali dell'Esercito italiano impiegati presso le direzioni del genio militare per la Marina militare, di cui all'articolo 162 del regolamento. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali, di cui ai commi 1 e 2, ha luogo il 1° luglio di ogni anno in corrispondenza del numero di ufficiali effettivamente assegnati alle destinazioni previste ai predetti commi alla data del 30 giugno dello stesso anno. I contingenti massimi di personale da collocare in soprannumero sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli ufficiali inferiori o subalterni delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza del servizio permanente effettivo frequentatori di corsi di formazione, di durata non inferiore a un anno, presso le accademie militari o istituti universitari, non sono computati nell'organico dei rispettivi ruoli. E' considerato in soprannumero all'organico del rispettivo grado l'ufficiale generale cui e' stata conferita la carica di consigliere militare del Presidente della Repubblica.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 7 luglio 2017 · versione 0 su Normattiva