Art. 805 c.o.m. — Iscrizione di graduati e militari di truppa
I graduati e i militari di truppa, in godimento di pensione vitalizia o assegno rinnovabile di prima categoria con diritto agli assegni di superinvalidita' di cui alla lettera A e alla lettera A-bis, numeri 1 e 3, della tabella E), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, che hanno conseguito la nomina di cui all'articolo 1318, possono, a domanda, essere iscritti, con il grado conferito, nei ruoli d'onore della Forza armata di appartenenza.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva