Art. 812-bis c.o.m. — Dotazioni organiche degli ammiragli e dei capitani di vascello
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Le dotazioni organiche complessive per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello sono le seguenti:
- a)ammiragli di squadra e corrispondenti: 10; 110
- b)ammiragli di divisione e corrispondenti: ((28)); 110
- c)contrammiragli: (65); 110
- d)capitani di vascello: (490). 101 110 Nelle dotazione organiche di cui al comma 1, sono comprese le dotazioni organiche per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello del Corpo delle capitanerie di porto di cui all'articolo 814, comma 1-bis.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 22 aprile 2023, n. 44
101Il D.L. 22 aprile 2023, n. 44, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, alinea) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2024.
D.Lgs. 23 novembre 2023, n. 185
110con decorrenza dal 1 gennaio 2024
Il D.Lgs. 23 novembre 2023, n. 185 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le modificazioni apportate dalle disposizioni del presente decreto al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024".
Testo vigente dal 14 maggio 2025 al 28 maggio 2026 · versione 114 su Normattiva