Art. 814 c.o.m. — Organici degli ufficiali e dei sottufficiali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2025 al 14 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
La dotazione organica complessiva degli ufficiali del Corpo e' di ((1069)) unita', di cui ((756)) del ruolo normale e 313 del ruolo speciale.101 Nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui al comma 1, la dotazione organica complessiva per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello e' la seguente:
- a)ammiragli ispettori: ((5));
- b)contrammiragli: ((17));
- c)capitani di vascello: ((127)).101 La dotazione organica complessiva dei marescialli del Corpo e' di 2.000 unita', di cui 600 primi marescialli. La dotazione organica complessiva dei sergenti del Corpo e' di 2.100 unita' sino all'anno 2023, 2120 unita' per l'anno 2024, 2140 unita' per l'anno 2025, 2160 unita' per l'anno 2026, 2180 unita' per l'anno 2027 e 2200 unita' dall'anno 2028.101
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 22 aprile 2023, n. 44
101Il D.L. 22 aprile 2023, n. 44, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, alinea) che le presenti modifiche decorrono dal 1° gennaio 2024.
Testo vigente dal 1 gennaio 2025 al 14 maggio 2025 · versione 111 su Normattiva