Art. 818-bis c.o.m.Dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 dicembre 2023 al 28 maggio 2026. Leggi il testo vigente →

Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti:

  • a)generali di squadra aerea e corrispondenti: ((10)); 110
  • b)generali di divisione aerea e corrispondenti: ((22)); 110
  • c)generali di brigata aerea e corrispondenti: ((54)); 110
  • d)colonnelli: ((436)). 110
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 23 novembre 2023, n. 185

110

con decorrenza dal 1 gennaio 2024

Il D.Lgs. 23 novembre 2023, n. 185 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le modificazioni apportate dalle disposizioni del presente decreto al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024".

Testo vigente dal 28 dicembre 2023 al 28 maggio 2026 · versione 98 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art818bis · fonte su Normattiva