Art. 822 c.o.m.
Modifiche al ruolo ((tecnico)) Fermi restando l'organico complessivo e il numero delle promozioni annuali previsto dal presente codice per il ruolo ((tecnico)), possono essere disposte, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modifiche all'articolazione del predetto ruolo, mediante soppressione, accorpamento, o istituzione di nuovi comparti o di nuove specialita', al fine di adeguarla alle effettive esigenze di sostegno ((tecnico)).
Testo vigente dal 7 luglio 2017, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva