Art. 830-quater c.o.m.
Dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli
((Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti:))
- a)((maggiore generale: 3;))
- b)((brigadiere generale: 18;))
- c)((colonnello: 169.)) 138
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74
138con decorrenza dal 1 gennaio 2027
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Testo vigente dal 26 giugno 2026, tuttora in vigore · versione 127 su Normattiva