Art. 830-ter c.o.m. — Ruoli del personale in servizio permanente
((I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente sono i seguenti:
- a)ruolo normale della Sanita' militare;
- b)ruolo speciale della Sanita' militare.)) ((I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i seguenti:
- a)ruolo dei marescialli;
- b)ruolo dei sergenti.)) ((I graduati in servizio permanente sono inseriti nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Sanita' militare.)) 138
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74
138con decorrenza dal 1 gennaio 2027
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Testo vigente dal 28 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 126 su Normattiva