Art. 798-bis c.o.m. — Ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare
((La ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare e' determinata nelle seguenti unita':))
- a)((ufficiali:
- 1)8.957 dell'Esercito italiano;
- 2)4.361 della Marina militare;
- 3)5.740 dell'Aeronautica militare;
- 4)1.763 del Corpo unico della Sanita' militare;))
- b)((sottufficiali:
- 1)17.626 dell'Esercito italiano, di cui 6.276 marescialli e 11.350 sergenti;
- 2)10.445 della Marina militare, di cui 5.631 marescialli e 4.814 sergenti;
- 3)16.883 dell'Aeronautica militare, di cui 8.033 marescialli e 8.850 sergenti;
- 4)1.811 del Corpo unico della Sanita' militare, di cui 1.739 marescialli e 72 sergenti;))
- c)((volontari:
- 1)64.975 dell'Esercito italiano, di cui 39.975 in servizio permanente e 25.000 in ferma prefissata;
- 2)14.275 della Marina militare, di cui 10.505 in servizio permanente e 3.770 in ferma prefissata;
- 3)13.415 dell'Aeronautica militare, di cui 8.815 in servizio permanente e 4.600 in ferma prefissata.
- 4)126 del Corpo unico della Sanita' militare in servizio permanente;)) ((Il totale generale degli organici delle Forze armate e del Corpo unico della Sanita' militare e' il seguente:))
- a)((Esercito italiano: 91.558 unita';))
- b)((Marina militare: 29.081 unita';))
- c)((Aeronautica militare: 36.038 unita';))
- d)((Corpo unico della Sanita' militare: 3.700 unita'.)) 138
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74
138con decorrenza dal 1 gennaio 2027
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Testo vigente dal 26 giugno 2026, tuttora in vigore · versione 127 su Normattiva