Art. 838 c.o.m. — Ufficiali
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Ferme restando le attribuzioni e le competenze previste dall'ordinamento militare, gli ufficiali delle Forze armate fino al grado di tenente colonnello e corrispondente, in relazione alle specifiche qualificazioni cui sono correlate autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita':
- a)esercitano compiti di comando, di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle unita' poste alle loro dipendenze;
- b)provvedono alla gestione e all'impiego delle risorse loro assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicita' al fine di assicurarne la funzionalita' per il conseguimento degli obiettivi prefissati;
- c)assumono piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e, nell'ambito degli stati maggiori, dei comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinative rette da ufficiali generali o da colonnelli, hanno anche la responsabilita' di settori funzionali, svolgono compiti di studio e partecipano all'attivita' dei citati superiori, che sostituiscono in caso di assenza o di impedimento;
- d)adottano i provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse con l'espletamento del servizio nell'ambito dei comandi o dei settori cui sono preposti;
- e)formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo superiore gerarchico.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 7 luglio 2017 · versione 0 su Normattiva