Art. 856 c.o.m. — Anzianita' assoluta
Per anzianita' assoluta si intende il tempo trascorso dal militare nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o detrazioni apportati in base alle disposizioni del presente codice. L'anzianita' assoluta e' determinata dalla data del provvedimento di nomina o di promozione, se non e' altrimenti disposto.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva