Art. 1781 c.o.m.Computo dell'anzianita' di grado

L'anzianita' di grado e' quella risultante dal decreto di nomina o di promozione, secondo quanto disposto dall'articolo 856. Per i militari transitati di ruolo, l'anzianita' di grado e' computata, agli effetti della determinazione dello stipendio, dalla data di nomina o di promozione al grado stesso nel ruolo di provenienza, con le deduzioni di cui all'articolo 858. Per i sottufficiali e i graduati in servizio permanente, l'anzianita' di grado e' computata secondo le disposizioni che regolano l'anzianita' stessa ai fini dell'avanzamento.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1781 · fonte su Normattiva