Art. 862 c.o.m.
Dimissioni volontarie
((Il militare)) ha facolta' di chiedere le dimissioni volontarie dal grado. Le dimissioni dal grado sono consentite quando ((il militare)) raggiunge l'eta' per la quale cessa ogni obbligo di servizio per i militari di truppa e si e' collocati in congedo assoluto in detto ruolo. ((Il militare)) in trattamento di quiescenza non puo' dimettersi dal grado finche' non e' collocato nel congedo assoluto. ((Il militare)) sottoposto a procedimento disciplinare di stato, da cui possa derivare la perdita del grado per rimozione, ha facolta' di presentare istanza di dimissioni volontarie dal grado ((, purche' non sia sospeso precauzionalmente dall'impiego)). L'accettazione delle dimissioni dal grado e' irrevocabile. La facolta' di dimettersi dal grado e' sospesa dal giorno in cui e' indetta la mobilitazione, totale o parziale, ovvero e' dichiarato lo stato di grave crisi internazionale.
Testo vigente dal 20 febbraio 2020, tuttora in vigore · versione 59 su Normattiva