Art. 88 c.o.m. — Principi in materia di organizzazione
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Lo strumento militare e' volto a consentire la permanente disponibilita' di strutture di comando e controllo di Forza armata e interforze, facilmente integrabili in complessi multinazionali, e di unita' terrestri, navali e aeree di intervento rapido, preposte alla difesa del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aeree; e' finalizzato, altresi', alla partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace. Le predisposizioni di mobilitazione, occorrenti ai fini di cui al comma 1, sono limitate al completamento dei comandi, enti e unita' in vita.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 18 maggio 2022 · versione 0 su Normattiva