Art. 885 c.o.m. — Sospensione dall'impiego
Il militare puo' essere sospeso dall'impiego per motivi penali, disciplinari o precauzionali. La sospensione dall'impiego come pena militare accessoria e' disciplinata dagli articoli 30 e 31 del codice penale militare di pace. La sospensione disciplinare e quella precauzionale sono disciplinate dal presente codice.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva