Art. 919 c.o.m.Durata massima della sospensione precauzionale facoltativa

La sospensione precauzionale non puo' avere una durata superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione precauzionale e' revocata di diritto. Il termine di durata massima e' riferito al singolo procedimento penale o disciplinare per il quale e' stata adottata la sospensione precauzionale. Scaduto il quinquennio di cui al comma 1, se e' ancora pendente procedimento penale per fatti di eccezionale gravita', l'amministrazione, valutato specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare, previa contestazione degli addebiti:

  • a)sospende l'imputato ((...)) o dall'impiego ai sensi dell'articolo 917;
  • b)sospende il procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 1393.

Testo vigente dal 26 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 25 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art919 · fonte su Normattiva