Art. 889 c.o.m.
Congedo illimitato
Il personale in congedo illimitato puo' essere richiamato in servizio:
- a)in tempo di pace, per particolari esigenze di carattere operativo ovvero addestrativo delle Forze armate;
- b)in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, ai sensi dell'articolo 1929, comma 2.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva