Art. 896 c.o.m.Attivita' extraprofessionali da svolgere previa autorizzazione o conferimento

I militari non possono svolgere incarichi retribuiti che non sono stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Gli incarichi autorizzati possono essere svolti solamente al di fuori degli orari di servizio e non devono essere incompatibili con l'adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare. Disposizioni interne indicano quali sono gli incarichi retribuiti che possono essere autorizzati o conferiti e con quali modalita', secondo criteri oggettivi e predeterminati che tengono conto delle specifiche professionalita', tali da escludere casi di incompatibilita', sia di diritto sia di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione. E' fatta salva l'applicazione, in quanto compatibile, dell'articolo 53, commi da 8 a 16-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art896 · fonte su Normattiva