Art. 894 c.o.m.Incompatibilita' professionali

La professione di militare e' incompatibile con l'esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali. E' altresi' incompatibile l'esercizio di un mestiere, di un'industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco o altra consimile, retribuita o non, in societa' costituite a fine di lucro. (( A decorrere dall'anno 2020 l'Amministrazione della difesa provvede al rimborso delle spese sostenute dal personale militare appartenente alle Armi del genio e delle trasmissioni dell'Esercito italiano, ai Corpi degli ingegneri dell'Esercito italiano, del genio della Marina militare e del genio aeronautico dell'Aeronautica militare per l'iscrizione al relativo albo professionale, quando tale iscrizione risulta obbligatoria per lo svolgimento della specifica attivita' di servizio a beneficio esclusivo della Forza armata d'appartenenza. ))

Testo vigente dal 20 febbraio 2020, tuttora in vigore · versione 59 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art894 · fonte su Normattiva